Ordinanza Commissariale n. 7/2025 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.” , art. 4 comma 4
Si informa che, in base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 7/2025 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”,
“gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attività venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone indenni).”.
L’articolo inoltre prosegue specificando che
“in deroga possono svolgere attività venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio rispettando i requisiti riportati nell’allegato 1 della presente Ordinanza nella sezione ‘Operatori’”,
ovvero che,
“per poter svolgere l’attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione e zone indenni) gli operatori abilitati trasmettono alla polizia provinciale o ad altro ente individuato dalla Regione competente per dette zone, un’autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV)”.
pubblicato il: 31/10/25
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